DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 5
Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti e doveri, salva diversa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci. Più precisamente, i Soci hanno il dovere:
- di osservare il presente statuto, i Regolamenti e ogni altro provvedimento o deliberazione dell'Assemblea, degli Organi Direttivi ed Amministrativi dell'Associazione;
- di favorire l'attività dell'Associazione e comportarsi con la massima lealtà nei confronti dell'Associazione e dei consoci, nonché di sostenere e collaborare, e con il consiglio Direttivo, e con la Segreteria, nell'assolvimento dei compiti statutari che ai medesimi competono;
- di pagare puntualmente i contributi concordati ovvero stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO
SOCIALE
ENTRATE
ESERCIZI SOCIALI |
Articolo 6
II Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da elargizioni, donazioni e lasciti;
b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da contribuzioni che verranno fissate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Le entrate sono costituite dai versamenti annuali dei Soci, dagli interessi attivi e da tutti gli altri proventi che pervengono comunque all'Associazione.
Articolo 8
L'entità dei contributi dei Soci Ordinali e Sostenitori viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Per il finanziamento di determinate attività il Consiglio Direttivo può deliberare contribuzioni straordinarie.
Articolo 9
L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.
ORGANI
Articolo 10
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato dei Garanti;
- i Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Articolo 11
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto deliberativo ma di voto esclusivamente consultivo.
II godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i Soci morosi.
I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo tre Soci.
Articolo 12
L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche fuori della sede sociale, con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata ai Soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
Articolo 13
L'Assemblea generale dei Soci deve essere convocata in sede ordinaria entro il mese di Aprile di ogni anno per deliberare:
1) sulla nomina dei Consiglieri, dei membri del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei conti;
2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto dell'attività svolta dall'ente;
3) sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) su ogni altro argomento di sua competenza.
L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo, in sede ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche allo Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre associazioni od enti;
3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'ente;
4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'ente ad associazioni ed enti aventi finalità uguali o affini.
Articolo 14
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per rappresentanza, di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea delibera con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.