Associazione Amici della Fondazione Pascale
LO STATUTO
DENOMINAZIONE SEDE-SCOPO
Articolo 1
E' costituita una Associazione denominata "Amici dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale", in breve "Amici della Fondazione Pascale". L'Associazione ha sede in Napoli alla Via Mergellina n. 2.
Articolo 2
Escluso ogni scopo di lucro, l'Associazione si propone di sostenere e potenziare l'attività dell'Istituto per la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura in campo oncologico:
a) reperendo fondi destinati ad acquisire strumenti atti a potenziare le possibilità diagnostiche e di ricerca nell'ambito dell'oncologia e adeguare i servizi e le attrezzature dell'Istituto;
b) istituendo borse di studio destinate a ricercatori che intendano, presso 1'"Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione Giovanni Pascale" o in centri qualificati in Italia e all'estero, dedicarsi a studi e ricerche volte a far progredire le conoscenze in campo oncologico;
e) istituendo premi per ricercatori e studiosi particolarmente distintisi nel campo specifico;
d) organizzando convegni, semina-ri, corsi di aggiornamento;
e) organizzando iniziative volontarie di assistenza ai malati e di collaborazione con l'Istituto per il suo buon funzionamento;
f) promuovendo e realizzando, in collaborazione con l'Istituto, programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria;
g) favorendo i rapporti con altre organizzazioni e promuovendo iniziative comuni a queste ultime operando nello specifico settore di interesse dell'Istituto.
SOCI LORO CATEGORIE
NOMINE AMMISSIONI
RECESSO
DECADENZA
ELUSIONE - MORTE |
Articolo 3
I Soci si distinguono in:
- Soci Ordinari (in tale categoria sono espressamente compresi i sottoscrittori dell'atto costitutivo);
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
Le qualità di Socio Ordinario, Sostenitore e Onorario non sono cumulabili.
Può essere Socio Ordinario dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in qualche modo interessata agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che abbiano palese o concreto interesse agli scopi dell'attività
dell'Associazione, oppure che diano o possano dare apporto di collaborazione tecnica di riconosciuta utilità all'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. Possono essere Soci Onorari gli enti e le persone che abbiano acquisito particolare benemerenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio, deve presentare domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione. La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e l'impegno di uniformarvisi; sulla domanda delibera, a suo insidacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. I Soci che vorranno dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno e non avranno diritto al rimborso delle quote già pagate.
Se un Socio è moroso da oltre un anno nel pagamento della quota sociale, viene considerato decaduto e la sua decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo. A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto attività in contrasto con gli scopi sociali, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo l'esclusione dall'Associazione; così dicasi per i Soci per i quali siano venuti a mancare i presupposti per l'ammissione all'Associazione. In caso di opposizione del Socio,
deciderà in seconda istanza ed
insindacabilmente l'assemblea dei
Soci.
Il rapporto sociale si estingue anche
con la morte del Socio.